A seconda della tipologia di intervento e di edificio (privato, condominio o attività) è possibile ottenere benefici fiscali che la legislazione attuale suddivide in due categorie principali:
1. interventi di riqualificazione energetica;
2. interventi di ristrutturazione edilizia.
Per opere di riqualificazione energetica di un edificio si intendono interventi mirati su involucro ed impianti che ne migliorino l'efficienza e producano un risparmio significativo dei costi di gestione.
In particolare, sono ammesse a detrazione le spese sostenute per:
• riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
• miglioramento termico dell'edificio;
• installazione dei pannelli solari;
• sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I benefici fiscali consistono in detrazioni dall'IRPEF o dall'IRES secondo le percentuali e le modalità stabilite dalla Legge di stabilità del 2014 (27/12 n° 147).
Riportiamo in seguito la "Guida per il risparmio energetico" stilata dall'Agenzia delle Entrate che analizza dettagliatamente ciascun aspetto della normativa.Guida per il risparmio energetico
Per ristrutturazione edilizia si intende una serie di interventi per il miglioramento delle performance dell'edificio e della qualità della vita delle persone che in esso vivono e lavorano, quali la realizzazione di impianti per la produzione di energia (es. fotovoltaici), l'intelligente gestione dei consumi e l'adozione di sistemi di sicurezza.
Queste tipologie di intervento usufruiscono di notevoli semplificazioni autorizzative burocratiche e sono quindi realizzabili con minori costi ed in tempi rapidi.
La tecnologia fotovoltaica ed i sistemi a pompa di calore traggono particolari benefici dal contributo statale in quanto questo, unito al considerevole risparmio sull'acquisto di energia dalle reti, li rende completamente remunerabili nel tempo e quindi a costo zero.
Le tipologie di intervento classificabili nella ristrutturazione edilizia e la relativa disciplina fiscale sono disponibili nella "Guida alla ristrutturazione edilizia" dell'Agenzia delle Entrate che per comodità alleghiamo nel link seguente.